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ANIMALI

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Quattro prospettive etiche: animalismo ambientalista, animalismo animalista, animalismo umanista, animalismo spirituale. Traduzioni giuridiche
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LE RAGIONI DELL’ANIMALISMO

 

Gli animali sono meritevoli di tutela in base a due criteri: il valore e la soggettività.

 

1 Il loro valore è quello di bioarchitetture meravigliose per ingegneria, grazia, mistero, sconfinata fantasia; vivificano con la propria presenza gli ecosistemi, ispirano potentemente, in tutte le culture, l'autocomprensione dell'uomo. La tutela in base al valore, che riconosce loro lo status di beni equiparabili ad altri beni ambientali o ai beni culturali, s'iscrive nel quadro più ampio della tutela della biodiversità: difendere contro l'invasione antropocentrica moderna la bellezza/ricchezza immemoriale del mondo.

 

2 La soggettività si accerta attraverso lo studio dei sistemi nervosi centrali e dei comportamenti. Segnatamente i vertebrati sono esseri senzienti, comunicanti, in grado di soffrire, godere, apprendere, provare affetti, emozioni, sviluppare capacità: doti che in condizioni favorevoli si manifestano pienamente ma che subiscono una mortificazione quasi totale nella dismisura della violenza cui le vittime sono sottoposte dentro gli allevamenti. intensivi, gli impianti di macellazione, i laboratori di sperimentazione/vivisezione. Di fronte all'attuale barbarie sarebbe comunque preferibile uno scenario vita degna-morte indolore; preferibile ma non aproblematico, in quanto la privazione di una vita degna massimizza il danno.

 

3 All'animalismo ambientalista (del valore) e all'animalismo animalista (della soggettività) è importante affiancare un animalismo umanista, in difesa dell'onore dell'uomo. L'uomo è disonorato dal modo in cui tratta gli animali. Non è "sviluppo della persona" (art. 3.2 della Costituzione italiana) maltrattare e uccidere animali, servirsi per cibo, vestito, dei loro corpi reificati. L'imperativo di “pietà e giustizia“ si estende anche sul carnefice, non solo sulla vittima. Noblesse oblige: la nobiltà crea doveri, non privilegi. I due animalismi sono sinergici: più è vero che gli animali sono senzienti e intelligenti, più sono gravi i doveri dell'uomo nei loro confronti; più è vero che l'uomo supera gli animali non umani in razionalità e spiritualità, più sono gravi i suoi doveri nei loro confronti.

 

4 E il diritto? Tutte le ricerche registrano uno spostamento del baricentro del diritto, negli ultimi due decenni, da un'attenzione quasi esclusiva per gli interessi umani a una qualche considerazione per gli interessi animali. L'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 2009, norma europea di rango paracostituzionale, statuisce che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti". Il Titolo IX-bis del codice penale italiano, entrato in vigore nel 2004, prevede sanzioni carcerarie e pecuniarie a carico di chi, per crudeltà o senza necessità, uccida, maltratti, abbandoni, detenga animali in condizioni produttive di gravi sofferenze. Esistono leggi. di protezione delle diverse specie animali destinate alla macellazione. Al tempo stesso la macellazione è espressamente esentata, insieme alla caccia, alla pesca, alla sperimentazione/vivisezione, dalla qualifica di "uccisione" e di "maltrattamento". La contraddizione delle leggi speciali con i principi generali e con il realismo ontologico è evidente e può sanarsi solo attraverso un sempre maggiore riconoscimento dei diritti animali.

 

5 Alle quattro forti ragioni fin qui evocate vorrei, a titolo personale, aggiungerne una quinta, più selettiva: una ragione spirituale. Nessun uso violento, non necessario, degli animali, cioè finalizzato principalmente al piacere o al guadagno, è dharmico, perché il dharma include come elemento essenziale la non violenza (ahimsa), l'amore-compassione (karuna). La violenza sugli esseri senzienti, sia quella consapevole e culturalmente/religiosamente legittimata, sia quella non consapevole, perpetrata per abitudine e psicologicamente rimossa, non può non costituire un ostacolo sulla via della liberazione sapienziale, verso la mente dell’illuminazione-beatitudine, che non è concepibile come egoica e priva di compassione.

Autore

Luigi Lombardi Vallauri

LEGGE UNGULATI REGIONE TOSCANA

Memorandum per l’audizione del 25 novembre 2015

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Inviato il 12/05/2019

Sintesi condensata, ma strategica ed esauriente, delle ragioni di critica alla legge e degli atteggiamenti positivi capaci di propiziare un incontro dialogico approfondito tra avversari e fautori dell'uccisione venatoria e soprattutto una complessiva interazione amichevole tra uomini e animali selvatici in ambienti serenamente condivisi. E' previsto anche il (surreale?) coinvolgimento di cacciatori disposti a trasformarsi in cooperatori ecologici nonviolenti.

 




da Luigi Lombardi Vallauri, Scritti animali, Appendice 3, Gesualdo Edizioni, Gesualdo 2018.

 

1. Fondamentale è l’argomento etico. Non uccidere (cfr. art. 544-bis codice penale). Non infliggere “dolore, sofferenza, angoscia, danni durevoli” (termini tecnici delle leggi di protezione degli animali). Rispettare il “sentimento per gli animali” (titolo IX-bis, libro II codice penale). È l’imperativo categorico della nonviolenza “antica come le montagne”, il millenario sebbene minoritario fattore di incivilimento dell’umanità. Tutte le altre considerazioni derivano dall’argomento etico come sue applicazioni.

 

 

 

2. Argomento scientifico e democratico. Fornire documentazione precisa, pubblicamente controllabile dai cittadini e dalle associazioni, dei danni recati dagli animali in termini qualitativi e quantitativi, e della reale efficacia della caccia nel ridurre i danni. Molti studi la ritengono controproducente.

 

3. In positivo. Promuovere la convivenza pacifica, anzi amichevole, tra uomini e animali selvatici, cominciando dalla scuola, fornendo informazione e formazione etologica ed ecologica, disponendo luoghi e occasioni di incontri non invasivi con gli animali selvatici. Ridurre criticamente l’allarmismo “emergenziale” pilotato.

 

4. Promuovere le misure di contenimento alternative all’uccisione: recinzioni, dissuasori progrediti sui quali finanziare la ricerca, facilitazione del nomadismo, alimentazione in foresta, offerte di foraggiamento dissuasivo. Solo in caso di stretta necessità dimostrabile, sterilizzazione mediante contraccettivi a tempo (e non mediante castrazione dolorosa e definitiva). Potenziare il risarcimento dei danni risultati non evitabili.

 

5. Ancora in positivo: incoraggiare il volontariato solidale con gli agricoltori e gli altri danneggiati, coinvolgendo le associazioni animaliste e ambientaliste e possibilmente anche i cacciatori disposti a trasformarsi in cooperatori ecologici nonviolenti.

 

6. Vietare ogni nuova immissione e ogni “allevamento travestito” di cinghiali da parte dei cacciatori. Scoraggiare ogni tipo di interesse economico-lucrativo alla pratica venatoria.

 

7. Sottoporre a controllo rigoroso il commercio delle armi e la concessione delle licenze di caccia.

 

8. Proteggere, con priorità, il diritto degli amanti della natura di circolare serenamente nei boschi e negli ecosistemi più belli. È un diritto umano fondamentale, godibile da un numero di cittadini adulti, e di loro bambini, senza paragone più grande del numero dei cacciatori. La distribuzione territoriale e la durata della stagione venatoria deve essere la più ristretta possibile.

 

9. Occorre rivedere, anche in base a sentenze europee come la Herrmann-contro-Germania della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo del 2012, la norma che consente ai cacciatori di attraversare i terreni altrui. La Corte ha sanzionato in modo irrevocabile il maggior valore delle convinzioni etiche anti-caccia del proprietario rispetto agli interessi dei cacciatori.

 

10. Sempre nella linea dell’applicazione del principio fondamentale della riduzione della violenza, compresa la violenza polemica, vedrei l’organizzazione di occasioni di incontro, e di aperta discussione costruttiva, tra fautori della caccia e difensori dei diritti animali.

 

11. Il voto sul progetto di legge ungulati dovrebbe essere un voto di coscienza, libero da vincoli di partito.

 

12. Sui problemi strettamente giuridico-positivi che può sollevare il progetto di legge ritengo necessario rivolgersi, per un parere pro veritate, a un collegio interdisciplinare di penalisti, amministrativisti, costituzionalisti ed europeisti specificamente competenti. Da parte mia posso testimoniare che l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale degli ultimi venti anni è in senso sempre più nettamente favorevole al riconoscimento dei diritti animali[1].

 

 

 

[1] Rinvio, in proposito, al volume La Questione Animale, compreso nel Trattato di Biodiritto diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, Milano, 2010, e al volume Tutela Giuridica degli Animali. Aspetti sostanziali e procedurali, di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro, Terni, 2015.

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