Funzione non realizzata
Scaricato dall'indirizzo: https://www.sismasapiens.it/articolo/522in data: 18/05/2025
UNITÀ TEMATICA N. 20
CARTE COSTITUZIONALI
NEL MONDO DAL 48 AD OGGI

Istruita dalle immani catastrofi del Novecento l'umanità si avvia a darsi un ordine sempre più condiviso, centrato sul valore supremo del pieno sviluppo di ogni singola persona sulla Terra. Purtroppo la realtà corrisponde solo in parte alla giustizia delle norme.

Autore

Luigi Lombardi Vallauri

L'Art. 9 DELLA COSTITUZIONE
IL “PRINCIPIO FONDAMENTALE”
L’ARTICOLO DELLA BELLEZZA DEL MONDO

G L I  A N I M A L I  E N T R A N O  I N  C O S T I T U Z I O N E

da "Pègaso. Quadrimestrale di Cultura, Arte, Costume", n.216, maggio-agosto 2023.

 

Inviato il 4/05/2023




La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

 

Premetto che venero, per non dire adoro, la Costituzione; penso che si possa dare la vita per difenderla. Al tempo stesso mi rendo conto che è settantaquattrenne; va inverata interpretativamente, resa di nuovo pienamente se stessa, nelle parti invecchiate, datate; e va integrata creativamente là dove sono nati problemi ai quali i gloriosi autori di allora non potevano pensare o comunque di fatto non hanno pensato. Tra questi la crescente rovinosità dell’antropocentrismo ecologico e il rapporto, oltre che ecologico anche etico (di giustizia e compassione razionale) tra il dominatore umano e gli altri animali. La recente integrazione dell’articolo 9 affronta responsabilmente entrambi i problemi.

 

Credo di poter ora definire il 9 l'articolo della Bellezza del mondo. La cultura, la ricerca scientifica e tecnica, il patrimonio storico e artistico, il paesaggio, l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi formano, insieme, un armonioso ottagono, che nella mia terminologia chiamerei “pleromatico”. Il pléroma, “pienezza dell'essere” è il concetto base della mia filosofia pratica (morale, giuridica, politica, economica). L'attuale articolo 9, come articolo della Bellezza del mondo, costituisce un modello normativo pleromatico; da coordinare organicamente all'articolo 3/2° comma, che - anch'esso pleromatico - riconosce come principio normativo supremo il “pieno sviluppo della persona umana”. Il contesto strutturale propizio al pieno sviluppo della persona è appunto l’ottagono dell'articolo 9. I due articoli insieme, come principio supersupremo, illuminano ogni parte del diritto, ispirano ultimamente ogni atto di politica del diritto, sanciscono per così dire il diritto della persona umana alla bellezza del mondo, responsabilizzando anche tutti i cittadini in quanto, nei loro ambiti, mini-interpreti e mini-legislatori.

 

 

 

 

 

   B = bellezza
   πλ = pléroma
   c = cultura
   r = ricerca scientifica e tecnica
   st = patrimonio storico
   art = patrimonio artistico

   p = paesaggio
   amb = ambiente
   b = biodiversità
   e = ecosistemi
   A = animali

 

 

 

 

 

E gli animali?


Finora non li ho menzionati perché volevo far risaltare la quasi sublime importanza del loro inserimento in Costituzione: vengono a completare ufficialmente la bellezza del mondo, e in uno dei dodici “principi fondamentali”, rimasti immutati da quando è entrata in vigore la Costituzione. C'è di che smentire ogni “benaltrismo”.

 

 

Va notato che l'articolo 9 contempla gli animali da due diversi punti di vista: implicitamente come inclusi nella tutela degli ecosistemi e della biodiversità, esplicitamente come meritevoli di tutela da parte della legge dello Stato. Nella mia terminologia la prima prospettiva è quella dell’animalismo ambientalista, la seconda è quella dell’animalismo animalista; il primo, più estetico, considera gli animali meritevoli di tutela in base al loro valore; il secondo, più etico, in base alla loro senzienza-soggettività. Il primo riguarda soprattutto gli animali selvatici, il secondo gli animali da reddito e da sperimentazione, vittime dirette dello sfruttamento industriale umano. Ma essendo ovvio che anche i selvatici sono dotati di soggettività, la tutela etica riguarda anche loro in quanto - sia pure senza lesione ecologica della biodiversità - siano sottoposti alle crudeltà della caccia e della pesca. Insomma la tutela etica riguarda tutti gli animali, ogni singolo animale.

 

 

Significa, la precisazione “legge dello Stato”, che il diritto animale è sottratto alla competenza normativa delle regioni e degli enti locali? Direi di no. Significa, a mio parere, che le regioni e gli enti locali non possono tutelare gli animali meno dello Stato, ma possono tutelarli meglio e di più: la legge dello Stato è il limite invalicabile verso il basso. Alessandra Valastro ha parlato di “armonizzazione verso l'alto”. Purtroppo, le leggi ordinarie dello Stato, pur definendosi di protezione, sono ancora spietate. L'articolo 9 sollecita le regioni a disincentivare le loro specifiche crudeltà: penso alla macellazione degli asini nella mia amata Sardegna, alla bistecca fiorentina gigante e all’industria del pellame elegante nella mia amata Toscana. Certo l'articolo 9 mette ancora più in crisi il già internamente conflittuale sistema del diritto positivo italiano.

 

 

Come tradurre i principi dell’articolo 9 in diritto animale effettivo?

 

Vedo almeno cinque livelli o modi di intervento.

 

Anzitutto un’interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi ordinarie, tenendo anche conto che la nostra Costituzione fa parte di un’architettura costituzionale europea (Unione e Consiglio d'Europa) in cui rientrano il fondamentale articolo 13 del Trattato di Lisbona (“l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”) e l'articolo 20a della Costituzione tedesca, quasi identico alla componente animalista dell'articolo 9. Altri articoli di tutela degli animali, utilizzabili via judicial borrowing, si trovano in Costituzioni extraeuropee, come quelle del Bhutan e dell'India.

 

 

In secondo luogo vedo l'interpretazione sistematica-diacronica delle stesse leggi ordinarie, nelle quali è chiaramente riconoscibile una tendenza ormai pluridecennale verso un maggiore rispetto della soggettività animale, corroborata da una parallela tendenza dell'etica pubblica o almeno largamente condivisa. Vanno affrontate ermeneuticamente le scandalose quasi-antinomie del diritto animale vigente.

 

 

Un terzo livello d’intervento è ovviamente la riforma legislativa, a cominciare dai codici civile e penale.

 

Quarto: spetta alle associazioni, diciamo pure alle lobby etiche, prima fra tutte la LAV, superare il più convincentemente possibile le resistenze organizzate dei contrari alle riforme, come la Commissione Agricoltura, i coltivatori diretti, i cacciatori, i produttori industriali di cibo e abbigliamento animale, i laboratori di sperimentazione/vivisezione.

 

 

E infine spetta a “tutti noi” cittadini responsabili, con la testimonianza e il consumo critico, orientare l'Italia e gli italiani, sia pure a piccoli passi, verso una sempre più capillare affermazione dell'articolo della Bellezza del mondo. Qualcuno dirà: ma tenuto conto di come sono gli umani non c'è speranza di
successo. Risponderei: tutte le tradizioni spirituali insegnano che la probabilità di successo non garantisce il valore, e quindi i nostri atti vanno motivati guardando non al successo ma al valore.

 

Se chiudo gli occhi meditativamente per vedere, mi accade di sognare da sveglio quello che potrebbe essere un mondo reso splendido, armonioso, felice dall’integrazione di tutte le forme della bellezza naturale, culturale e spirituale. Il mio credo si compendia nel mantra indiano e tibetano:

 

OM MANI PADME HUM

 

che traduco liberamente così: “M’inchino a te, gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico. Possa la tua vita, la tua unica vita, accrescere la bellezza della storia dell'essere”.