P R E M E S S A
Capita sempre più spesso che i lettori di Cenerentola mi chiedano
che cosa intendo quando parlo di socialismo libertario.
Si potrebbe rispondere: “Una società di liberi e uguali” o,
più prudentemente, “Una società senza classi e senza stato”.
Inutile nascondere che, posta in questi termini, la definizione
risulta piuttosto vaga.
Mi viene in soccorso un opuscolo che pubblicai nel 1995, e che
esprime un’idea (una delle tante possibili) di costituzione libertaria.
Come traccia utilizzai la costituzione della repubblica italiana
nata dalla resistenza. Due motivi mi spinsero a questa scelta:
innanzitutto, per il fatto di essere stata scritta dopo vent’anni
di dittatura fascista, contiene già numerosi spunti in senso libertario;
in secondo luogo era, ovviamente, la meglio conosciuta da me
e dai miei abituali interlocutori.
Riscrissi tale costituzione articolo per articolo.
Per la verità, questo modo di procedere non risulta sempre
il più logico; presenta tuttavia il vantaggio di consentire un continuo
raffronto tra princìpi della democrazia borghese ed ipotesi libertarie.
Spero possa risultare un utile strumento di discussione per tutti coloro
che sono quotidianamente impegnati per l’affermazione
della libertà individuale.
A P P U N T I
P R I N C I P I F O N D A M E N T A L I
1. L’Italia è una repubblica libertaria fondata sulla solidarietà.
Nel suo ambito ogni individuo è libero, e la sua libertà ha come unico limite la libertà degli altri individui.
2. La repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
3. Tutti hanno pari dignità sociale e pari diritti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza degli individui, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
4. La repubblica garantisce a tutti il diritto al lavoro e lo rende effettivo.
5. La repubblica promuove le autonomie locali ed attua il più ampio decentramento amministrativo.
6. La repubblica tutela le minoranze linguistiche.
7. La repubblica è laica.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere ed hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non ledano la libertà degli individui.
9. La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico.
10. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà garantite dalla costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della repubblica.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
11. La repubblica ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri aggregati umani e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
12. La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.
P A R T E I
D I R I T T I D E L L ’ I N D I V I D U O
TITOLO I
Rapporti civili
13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati esplicitamente dalla costituzione.
L’eccezionalità e l’urgenza della situazione non giustificano in alcun modo qualsiasi forma di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La detenzione preventiva, giustificabile esclusivamente in caso di pericolo per l’incolumità di altri individui, non può comunque superare la durata di un mese.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri.
15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
16. Ogni individuo può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del paese, salvo le limitazioni che la comunità stabilisce in via generale per motivi di sanità. Tali limitazioni non possono comunque superare la durata di sei mesi.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni individuo è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi salvo casi eccezionali indicati esplicitamente dalla costituzione.
17. Tutti gli individui hanno il diritto di riunirsi pacificamente.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
18. Tutti gli individui hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti che ledono la libertà degli individui.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni per ogni forma di attività.
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa ed ogni altro mezzo di diffusione non possono essere soggetti ad autorizzazioni o censure.
22. Nessuno può essere privato della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
23. Nessuna prestazione personale può essere imposta.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati a tutti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La comunità garantisce la riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale.
A nessuno possono essere contestati comportamenti non considerati scorretti nel momento in cui sono stati messi in atto.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati esplicitamente dalla costituzione.
26. L’estradizione non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
27. La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla sentenza.
Nessuna sentenza può dar luogo a trattamenti contrari al senso di umanità, né a lavori imposti, né a periodi di detenzione, né a periodi di esilio
dal paese di durata superiore a dieci anni.
In nessun caso è ammessa la pena di morte, né pene consistenti in mutilazioni o violenze fisiche, né pene consistenti in lavori imposti.
L’imputato, dopo la sentenza, può chiedere la commutazione del periodo di esilio in un identico periodo di detenzione. Tale eventuale richiesta deve essere accolta.
28. I funzionari degli enti pubblici sono direttamente responsabili, a tutti gli effetti, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende agli enti di appartenenza.
TITOLO II
Rapporti etico-sociali
29. La repubblica garantisce il diritto degli individui ad associarsi liberamente anche nella forma del rapporto di coppia.
Tale rapporto è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica.
30. E’ diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
Nei casi di incapacità dei genitori la comunità provvede a che siano assolti i loro compiti.
31. La repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
32. La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della comunità e garantisce cure gratuite a tutti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario.
33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La repubblica istituisce scuole pubbliche per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per la comunità.
Le istituzioni di cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti in piena autonomia.
34. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per otto anni, è obbligatoria e gratuita. Tale obbligo, pur costituendo una limitazione della libertà dei bambini, si rende necessario al fine di consentire loro piena libertà di scelta nella fase giovanile.
Tutti hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La repubblica rende effettivo questo diritto.
TITOLO III
Rapporti economici
35. La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare i diritti dei lavoratori.
Garantisce la libertà di emigrazione e di immigrazione e tutela il lavoro italiano all’estero.
36. Tutti i lavoratori pubblici hanno diritto ad una uguale retribuzione.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita in cinque ore.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Il limite minimo di età per il lavoro è stabilito in quattordici anni compiuti.
La repubblica tutela il lavoro dei giovani con speciale attenzione e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
38. Ogni individuo ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori pubblici hanno diritto che siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti di natura pubblica.
L’assistenza privata è libera.
39. L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto alcun obbligo.
I sindacati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
40. Il diritto di sciopero è inviolabile.
Limitatamente ai servizi sanitari essenziali si rende necessario, per il suo esercizio, un preavviso di almeno una settimana.
41. L’iniziativa economica privata è libera, purchè esercitata senza l’ausilio di dipendenti.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, in modo tale da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, in modo tale da garantire a chi la eserciti un reddito superiore a quello dei lavoratori pubblici.
42. La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono alla comunità oppure, limitatamente all’abitazione, all’arredo, agli oggetti d’uso ed agli attrezzi necessari all’esercizio della professione, a privati.
La proprietà privata può essere, salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
Solo l’abitazione, l’arredo, gli oggetti d’uso e gli attrezzi necessari all’esercizio della professione possono essere oggetto di eredità.
43. Ai fini di utilità generale la comunità può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese.
44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento delle risorse e di stabilire equi rapporti sociali, la proprietà della terra, delle industrie, delle grandi strutture di distribuzione e di servizio, è pubblica. Poderi, laboratori, negozi ed uffici possono essere affidati in uso a chi intenda dare vita ad iniziative economiche private.
45. La repubblica garantisce il diritto alla cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Il reddito dei lavoratori che operano nel settore cooperativo non può pertanto essere superiore a quello dei lavoratori pubblici.
46. La repubblica garantisce il diritto dei lavoratori ad organizzare il lavoro delle aziende nelle quali operano.
47. La repubblica incoraggia e tutela il risparmio e l’investimento.
TITOLO IV
Rapporti politici.
48. Tutti gli adulti hanno diritto a partecipare, in egual misura, all’organizzazione politica, economica e sociale del paese, anche attraverso il diritto di voto.
Esercitano il diritto di voto, e sono pertanto anche eleggibili, tutti gli uomini e le donne che hanno compiuto i quattordici anni di età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il diritto di voto non può essere limitato.
49. Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, anche in partiti, per concorrere con metodo libertario a determinare la politica del paese.
50. Tutti possono avanzare proposte alla comunità o esporre comuni necessità.
51. Tutti gli individui dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
52. Nessun individuo può essere obbligato ad usare violenza ad altri individui, neppure per la difesa di terzi.
Nessun individuo può essere obbligato ad addestrarsi a tale pratica.
53. Tutti i lavoratori concorrono, con le loro eccedenze, alle spese pubbliche.
54. Gli individui cui sono affidate funzioni pubbliche sono tenuti ad adempierle tenendo sempre presente l’interesse della comunità.
P A R T E I I
O R D I N A M E N T O D E L L A R E P U B B L I C A
TITOLO I
Il parlamento
SEZIONE I
Le camere
55. Il parlamento si compone della camera delle province e del senato.
Il parlamento si riunisce in seduta comune dei delegati delle due camere nei soli casi stabiliti dalla costituzione.
56. La camera delle province è composta dai delegati di tutte le province.
Il numero dei delegati è di trecento.
La ripartizione dei delegati tra le province si effettua in proporzione alla popolazione residente quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
57. Il senato è composto dai delegati di tutte le categorie dei lavoratori e di coloro che non lavorano.
Il numero dei delegati è di trecento.
La ripartizione dei delegati tra le categorie si effettua in proporzione alla popolazione residente quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
58. Sono eleggibili a delegati tutti coloro che hanno compiuto i quattordici anni di età.
59. Il segretario della repubblica ha diritto di partecipare e di prendere la parola, senza diritto di voto, alle riunioni delle camere e del parlamento.
60. I delegati alle camere hanno una delega limitata agli argomenti all’ordine del giorno. Non possono decidere su altri argomenti se non nel caso il paese sia colpito da aggressione militare o da calamità improvvisa.
61. Le singole province e le singole categorie stabiliscono, in piena autonomia, le modalità di elezione dei propri delegati. La composizione della delegazione deve comunque rispettare il rapporto esistente tra eventuali maggioranze e minoranze venutesi a formare all’interno della singola provincia o categoria.
62. Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del segretario della repubblica o di un terzo delle province o delle categorie.
63. Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti, a rotazione, un presidente e un vice-presidente, per organizzare il dibattito.
Quando il parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e il vice-presidente sono eletti da tutti i delegati presenti.
64. Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei delegati.
Le sedute sono pubbliche, e pubblico è il voto dei delegati.
Le deliberazioni di ciascuna camera e del parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
I membri delle commissioni esecutive hanno diritto di assistere alle sedute e di essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
65. Nessuno può essere delegato contemporaneamente alle due camere.
66. Ciascuna camera verifica le deleghe dei suoi componenti.
67. Ogni delegato esercita le sue funzioni sulla base di un mandato vincolante e può essere revocato dalla sua provincia o categoria in qualsiasi momento.
68. I delegati non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
69. I delegati hanno diritto di disporre del tempo necessario all’adempimento delle loro funzioni e di conservare il posto di lavoro.
SEZIONE II
La formazione delle decisioni
70. La funzione decisionale è esercitata collettivamente dalle due camere.
71. Possono formulare proposte alle camere: il segretario della repubblica, le commissioni esecutive, le regioni, le province, le categorie e, nel corso del dibattito, ciascun delegato.
Tutti gli individui possono formulare proposte anche direttamente, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e firmato da almeno cinquantamila persone in età superiore ai quattordici anni compiuti.
72. Ogni proposta presentata ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminata da una commissione e poi dalla camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
I lavori delle commissioni sono pubblici.
73. Le decisioni sono promulgate dal segretario della repubblica entro tre giorni dall’approvazione, sono pubblicate contemporaneamente alla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo le camere stabiliscano un termine diverso.
74. Il segretario della repubblica non può esimersi dal promulgare una decisione, se non rassegnando le dimissioni dall’incarico.
75. E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una decisione, quando lo richiedano cinquecentomila persone in età superiore a quattordici anni compiuti o cinque regioni.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli individui che hanno compiuto i quattordici anni di età.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
76. L’esercizio della funzione decisionale non può essere delegato alle commissioni esecutive se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
77. Le commissioni esecutive non possono, senza delegazione delle camere, prendere decisioni.
78. Le camere, nel caso il paese sia colpito da aggressione militare o da calamità improvvisa, possono eleggere apposite commissioni con funzioni di coordinamento delle operazioni.
79. L’amnistia e l’indulto sono concessi dalle camere.
Non possono applicarsi in relazione ad atti commessi successivamente alla proposta di concessione.
80. La ratifica dei trattati internazionali deve essere autorizzata dalle camere.
81. Le camere coordinano gli scambi di natura economica che coinvolgono gli enti pubblici in ambito interregionale e internazionale; stabiliscono la entità dei contributi che le singole province devolvono per le attività che interessano l’intero paese; approvano inoltre ogni anno i bilanci e i rendiconti consuntivi presentati dalle commissioni esecutive.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con l’approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove spese.
Ogni decisione che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
L’esecuzione di opere pubbliche che interessano l’intero paese è coordinata dal senato o da commissioni elette dai suoi componenti.
82. Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra eventuali maggioranze e minoranze costituitesi nel suo seno.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con tutte le limitazioni previste dalla costituzione.
TITOLO II
Il segretario della repubblica
83. Il segretario della repubblica e il vicesegretario sono eletti dal parlamento in seduta comune dei suoi componenti.
L’elezione ha luogo a voto palese e a maggioranza assoluta dell’assemblea.
84. Può essere eletto segretario della repubblica o vicesegretario ogni individuo che abbia compiuto quattordici anni di età.
L’ufficio di segretario della repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il segretario della repubblica percepisce uno stipendio uguale a quello di ogni altro lavoratore pubblico.
85. Il segretario della repubblica e il vicesegretario sono eletti ogni tre anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il vicesegretario convoca in seduta comune il parlamento per eleggere il nuovo segretario della repubblica e il nuovo vicesegretario.
86. Le funzioni del segretario della repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal vicesegretario, che ne assume anche gli obblighi.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del segretario della repubblica, il vicesegretario indice l’elezione del nuovo segretario della repubblica e del nuovo vicesegretario entro quindici giorni.
87. Il segretario della repubblica rappresenta l’unità del paese. Può inviare, a titolo personale, messaggi alle camere e ne promulga le decisioni.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali previa autorizzazione delle camere.
88. Il segretario della repubblica esegue le decisioni del parlamento ed è da esso revocabile in qualsiasi momento. In ogni caso non può essere rieletto alla scadenza del mandato.
89. Nessun atto ufficiale del segretario della repubblica è valido se non è autorizzato dal parlamento.
90. Il segretario della repubblica è responsabile davanti al parlamento degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
91. Il segretario della repubblica, nell’adempiere alle sue funzioni, rispetta il dettato costituzionale.
TITOLO III
Gli organi esecutivi ed ausiliari
SEZIONE I
Le commissioni esecutive
92. Il parlamento, per l’esecuzione dei suoi deliberati, può nominare commissioni esecutive da esso revocabili in qualsiasi momento: tra queste, la commissione dei ministri.
93. I ministri che compongono la commissione, nell’adempiere le loro funzioni, rispettano il dettato costituzionale.
94. La commissione dei ministri deve avere la fiducia delle due camere.
Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta della commissione dei ministri non importa l’obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei delegati della camera.
95. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti della commissione dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Possono dimettersi in caso di insufficiente collaborazione del personale dei ministeri ad essi affidati.
Il parlamento determina il numero e le attribuzioni dei ministeri.
96. La commissione dei ministri e i ministri rispondono al parlamento del loro operato.
SEZIONE II
La pubblica amministrazione
97. I pubblici uffici sono organizzati dai lavoratori pubblici, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubbliche graduatorie.
98. I pubblici impiegati sono al servizio del paese.
SEZIONE III
Gli organi ausiliari
99. Il parlamento può, con apposita delibera, nominare organi di consulenza, da esso revocabili in qualsiasi momento: tra questi il consiglio dei probiviri e la corte dei conti.
100. Il consiglio dei probiviri è un organo di consulenza giuridico-amministrativa.
La corte dei conti esercita un controllo sulla gestione del bilancio degli enti pubblici. Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.
I due istituti e i loro componenti sono del tutto indipendenti dalla commissione dei ministri.
TITOLO IV
La magistratura
SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale
101. Il diritto è amministrato dal popolo. I magistrati sono eletti direttamente dal popolo che può revocarli in qualsiasi momento. Svolgono la loro funzione attenendosi al dettato costituzionale, alle deliberazioni degli organi decisionali, al senso di umanità.
102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari eletti per tre anni nell’ambito del comune sul quale esercitano la giurisdizione.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
103. Non possono essere istituiti tribunali militari, neppure in caso il paese sia colpito da aggressione militare o da calamità improvvisa.
104. I magistrati rispondono del loro operato direttamente alla comunità sulla quale esercitano la giurisdizione.
105. Essi percepiscono uno stipendio uguale a quello di ogni altro lavoratore pubblico ed hanno diritto a conservare il posto di lavoro occupato precedentemente alla loro elezione.
106. Sono eleggibili a magistrati tutti gli individui che hanno compiuto i quattordici anni di età.
107. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di ambito giurisdizionale.
108. Nessun individuo che non sia stato eletto a tale scopo dal popolo può partecipare all’amministrazione del diritto.
109. I magistrati possono farsi aiutare, nella fase istruttoria, da commissioni di inchiesta. Tali commissioni procedono alle indagini ed agli esami con tutte le limitazioni previste dalla costituzione.
110. Spettano ai comuni l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi all’amministrazione del diritto.
SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione
111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso presso altri giudici dello stesso comune o di un comune adiacente.
112. I giudici hanno l’obbligo di celebrare il processo entro un mese dalla segnalazione dell’atto contestato.
113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
TITOLO V
Le regioni, le province, i comuni
114. La repubblica è composta da una federazione di regioni, le regioni da federazioni di province, le province da federazioni di comuni.
115. Le regioni sono costituite in enti autonomi con proprie funzioni.
116. Tutte le regioni sono, allo stesso modo, completamente autonome.
117. La regione si occupa prevalentemente delle seguenti materie: coordinamento degli scambi di beni e servizi tra gli enti pubblici in ambito regionale; assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale; urbanistica; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; caccia; pesca nelle acque interne.
118. Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che spettano alle province e ai comuni.
La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative avvalendosi del contributo delle province, dei comuni o di altri enti locali.
119. Le regioni hanno autonomia finanziaria.
I mezzi necessari alle proprie attività sono devoluti loro direttamente dalle province.
120. La regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni ad eccezione di quanto previsto in materia di sanità dall’articolo sedici della costituzione.
Non può limitare il diritto dei lavoratori di esercitare in qualunque parte del paese la loro professione, impiego o lavoro.
121. Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il segretario della giunta.
Il consiglio regionale, composto dai delegati delle province e delle categorie, da esse revocabili in qualsiasi momento, esercita la funzione decisionale. Può fare inoltre proposte alle camere.
La giunta regionale è la commissione esecutiva delle regioni.
Il segretario della giunta rappresenta la regione e promulga le decisioni del consiglio regionale.
122. Sono eleggibili a delegati presso il consiglio regionale tutti gli individui che hanno compiuto i quattordici anni di età.
Il consiglio elegge fra i suoi componenti, a rotazione, un presidente, per organizzare il dibattito.
123. Ogni regione ha uno statuto il quale stabilisce le norme relative al proprio funzionamento in quanto organo decisionale.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum abrogativo sulle decisioni della regione e descrive le modalità per la loro pubblicazione.
Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
124. Le regioni coordinano le loro funzioni amministrative, sia direttamente, sia uniformandosi agli indirizzi forniti loro dalle camere.
125. Il parlamento può richiedere ai consigli regionali il riesame delle loro deliberazioni.
126. Il consiglio regionale non può comunque in alcun caso essere sciolto dal parlamento, né dal segretario della repubblica o dalle commissioni esecutive.
127. Le sue decisioni sono promulgate entro tre giorni dall’approvazione, sono pubblicate contemporaneamente alla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il consiglio regionale stabilisca un termine diverso.
128. Le province e i comuni sono enti autonomi.
129. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni amministrative.
130. Il consiglio regionale può richiedere a province e comuni di riesaminare le loro deliberazioni.
131. Sono costituite le seguenti regioni:
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
132. Si può, con referendum, pervenire alla fusione di regioni esistenti o alla creazione di nuove regioni. Province e comuni possono, con referendum, staccarsi da una regione ed aggregarsi ad un’altra.
133. Singoli comuni possono, con referendum, staccarsi da una provincia ed aggregarsi ad un’altra o dare vita ad una nuova provincia. Sempre con referendum possono essere istituiti nuovi comuni e possono essere modificate le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti.
TITOLO VI
Garanzie costituzionali
SEZIONE I
La corte costituzionale
134. La corte costituzionale si esprime sulle controversie relative alla coerenza tra il dettato costituzionale e le decisioni delle camere, dei consigli regionali, degli analoghi organi provinciali e comunali, dei magistrati.
135. La corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, per tre anni, dal parlamento.
I giudici della corte costituzionale sono scelti tra tutti gli individui che hanno compiuto quattordici anni di età.
136. Quando la corte dichiara l’incoerenza costituzionale di una decisione, invita pubblicamente l’organo che ne è responsabile a riconsiderarla.
137. Le deliberazioni della corte non fanno comunque cessare l’efficacia delle decisioni dei delegati del popolo.
SEZIONE II
Revisione della costituzione
138. La costituzione può essere modificata con decisione adottata da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.
Dette modifiche sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei delegati di una camera o cinquecentomila persone in età superiore ai quattordici anni compiuti, o cinque regioni. La modifica non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.