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UNITÀ TEMATICA N. 2
ANIMALI

Quattro prospettive etiche: animalismo ambientalista, animalismo animalista, animalismo umanista, animalismo spirituale. Traduzioni giuridiche

Autore

Luigi Lombardi Vallauri

PUNTI DEBOLI DELLA LEGGE UNGULATI

 

Inviato il 12/05/2019

Si tratta della legge regionale ……………… che viene criticata sia sul piano etico (totale non empatia nei confronti delle vittime), sia sul piano giuridico, sia sul piano dell'accertamento dei fatti e dei danni dovuti alle varie categorie di ungulati. E' indispensabile esaminare a fondo le possibili alternative all'intervento armato.

 




da Luigi Lombardi Vallauri, Scritti animali, Appendice 2, Gesualdo Edizioni, Gesualdo 2018.

 

0. Generalissimo: lo zoocidio, lo stermino violento; la totale indifferenza all’angoscia, alla sofferenza, all’agonia e alla morte inflitta agli animali; la totale non-empatia; l’approccio solo ecologico e antropocentrico, che contrasta con la lettera e lo spirito delle norme europee e italiane che riconoscono agli animali la natura di esseri senzienti e la meritevolezza di protezione in quanto tali;

 

 

1. il carattere non pubblicamente controllabile della quantificazione e qualificazione analitica dei danni; il CIRSEMAF e l’ISPRA dovrebbero essere tenuti a rendere pubbliche le loro stime e i metodi seguiti per ottenerle; non sono oracoli, i loro risultati non sono un assoluto insindacabile;

 

2. si dà per scontato che la riduzione del danno avvenga mediante l’uccisione: gli articoli 1-5 prevedono esclusivamente la “gestione venatoria”, l’“abbattimento”, il “prelievo venatorio”, il “controllo faunistico” eseguito mediante il ricorso alle armi e alle trappole; per i cinghiali la “girata” e la “braccata”. Solo il comma 4.c) dell’art. 5 menziona, per le aree “vocate”, misure di “prevenzione danni” non meglio precisate;

 

3. che la riduzione del danno consista praticamente soltanto nell’uccisione degli animali risulta anche dai commi 9 e 10 dell’art. 5 e dall’art. 6 su la “Gestione e valorizzazione delle carni”, che prevedono la trasformazione commerciale delle carni degli animali in “proventi”; gli animali cacciati e abbattuti vengono trattati come “risorsa rinnovabile”, sottoposta anche a “percorsi di riconoscimento di qualità”; è difficile immaginare un linguaggio di più completa reificazione dell’animale come pura merce in vendita.

A mio giudizio tutta l’impostazione è in forte contrasto non solo con l’etica (vedi mia lettera al Presidente Rossi), ma anche col diritto nazionale ed europeo[1].

 

Prima di varare la legge è indispensabile esaminare a fondo sia l’entità reale dei danni, sia le possibili alternative nonviolente all’intervento armato:   

- recinzioni e altre protezioni;

- sterilizzazioni;

- apprestamento di cibo in “mangiatoie” opportune e tutto quello che una fantasia e una nonviolenza esperte possono suggerire, anche recependo esperimenti realizzati in altre regioni italiane e all’estero.

 

 

[1] Rinvio a La Questione Animale, ultimo volume da me curato nel Trattato di Biodiritto diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, Milano, 2010.